La protezione degli animali durante il trasporto prevista dal diritto dell’Unione non cessa alle frontiere esterne dell’Unione
Affinché il trasporto che comporta un lungo viaggio di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, che ha inizio nel territorio dell’Unione europea e prosegue fuori di tale territorio, possa essere autorizzato dall’autorità competente del luogo di partenza, l’organizzatore del viaggio deve presentare un giornale di viaggio che, alla luce delle modalità previste per lo svolgimento di tale viaggio, sia realistico e consenta di ritenere che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, articolo 14, paragrafo 1, saranno rispettate, anche nella parte del viaggio che si svolgerà nel territorio di paesi terzi, potendo detta autorità, se così non fosse, esigere che tali modalità di svolgimento siano modificate in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni suddette per l’intero viaggio. (Fonte: Massima redazionale)